Dall’estinzione delle società, di persone e di capitali, originano fenomeni successori di tipo universale, che riguardano anche le situazioni soggettive tributarie, come ribadisce la Corte di cassazione con ordinanza n. 9216/2018 e con sentenza n. 9672/2018. In particolare, i soci rispondono illimitatamente dei debiti tributari delle società di persone, ma fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione dei debiti tributari delle società di capitali; le sanzioni tributarie proprie delle società vengono meno con la estinzione di queste ultime.
La successione per estinzione delle società
guidara antonio
2018-01-01
Abstract
Dall’estinzione delle società, di persone e di capitali, originano fenomeni successori di tipo universale, che riguardano anche le situazioni soggettive tributarie, come ribadisce la Corte di cassazione con ordinanza n. 9216/2018 e con sentenza n. 9672/2018. In particolare, i soci rispondono illimitatamente dei debiti tributari delle società di persone, ma fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione dei debiti tributari delle società di capitali; le sanzioni tributarie proprie delle società vengono meno con la estinzione di queste ultime.File in questo prodotto:
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