Pursuant to the principle of mutual recognition of judgments among EU Members States, under article 82.1 TFEU, the Regulation 2018/1085 was introduced for the mutual recognition of freezing and confiscation measures adopted in any proceeding on a “criminal matter”. The aforesaid regulation is significant both because the mutual recognition is now imposed by a directly applicable legal measure and because it applies to every kind of confiscation – extended, towards third parties and even without previous criminal conviction –. The issue is then assessing the meaning of “proceeding on a criminal matter”, in light of the autonomous notion of EU law pointed out by the Recital (13), as well as identifying the safeguards thereto (Recital (18)), even in order to establish which kind of confiscation at a domestic level falls within the said notion, also taking into account the harmonization process under the Directive 2014/42/EU.

Il 17 ottobre 2018 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'unione Europea hanno adottato il regolamento per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti d confisca (in materia A.M. Maugeri, Prime osservazioni sulla nuova "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca", Dir. pen. cont. – Riv. trim. n. 2/2017), di tutti i tipi di provvedimenti di sequestro e confisca emanati nell’ambito di un “procedimento in materia penale”, inclusi i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti dei terzi e, in particolare, di confisca senza condanna. La proposta era stata presentata il 21 dicembre 2016 e modificata nel dicembre del 2017: nella versione originale si prevedeva il mutuo riconoscimento dei provvedimenti emanati in un processo penale (criminal proceeding), nella versione ultima in un “procedimento in materia penale” (si rinvia a un commento di prossima pubblicazione). Per il resto il Regolamento pubblicato nella Gazzetta dell’Unione Europea del 28 novembre 2018 è sostanzialmente conforme alla proposta originaria e per questo rimane valido il commento citato. Si tratta di un evento doppiamente significativo, innanzitutto perché si afferma il principio del mutuo riconoscimento in questo delicato settore sulla scia già tracciata dalla decisione quadro n. 783/2006, e inoltre perché il mutuo riconoscimento viene imposto con un provvedimento legislativo direttamente applicabile come un regolamento, adottato con la procedura legislativa ordinaria sulla base dell’art. 82, par. 1, del Trattamento sul funzionamento dell’Unione Europea. Nella prima direzione, si precisa nel considerando n. 13 il principio cardine del mutuo riconoscimento in base al quale “benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro”. Nell’approvare la Direttiva n. 42/2014 volta a perseguire l’armonizzazione dei provvedimenti di confisca, il Parlamento e il Consiglio avevano, infatti, invitato la Commissione a un ulteriore sforzo di analisi "to present a legislative proposal on mutual recognition of freezing and confiscation orders at the earliest possible opportunity" (…), nonché al fine di individuare un modello di actio in rem condiviso nel rispetto delle tradizioni comuni: "to analyse, at the earliest possible opportunity and taking into account the differences between the legal traditions and the systems of the Member States, the feasibility and possible benefits of introducing further common rules on the confiscation of property deriving from activities of a criminal nature, also in the absence of a conviction of a specific person or persons for these activities". Con il Regolamento in esame è stata prescelta la via del mutuo riconoscimento, indipendentemente dall’armonizzazione. Nella seconda direzione, invece, come si afferma nell’art. 41 il “presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati”. Come si evidenzia nel considerando n. 11 “Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile”. Per superare le difficoltà di cooperazione connesse alla presenza di diversi modelli di confisca nei Paesi membri – nonostante prima la decisione quadro 212/2005 e poi la direttiva 42/2014 –, e soprattutto in considerazione della difficoltà di concepire un modello condiviso di confisca senza condanna – come dimostra il tentativo fallito della Direttiva n. 42/2014 e della Commissione Libe (A.M. Maugeri, L'actio in rem assurge a modello di "confisca europea" nel rispetto delle garanzie Cedu?, in questa Rivista trim. n. 3/2013) –, si è prediletta la via del mutuo riconoscimento, consentendo agli Stati membri di non adottare un modello di confisca senza condanna – salvo nell’ipotesi di fuga e malattia rispetto alla confisca diretta, come imposto dall’art. 4 della Direttiva n. 42/2014 –, e si è preferito, piuttosto, imporre agli stessi di dare attuazione a un simile provvedimento di un altro Stato membro, e comunque a tutte le forme di confisca contemplate nel Regolamento. Il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione di tale Regolamento a norma degli art. 3 e 4 bis del protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Per contro a norma dell’art. 1 e 2, 4 bis del medesimo protocollo, l’Irlanda non partecipa alla sua adozione, non è ad esso vincolata né soggetta alla sua applicazione (salva la comunicazione di ripensamenti “in qualsiasi momento” ai sensi dell’art. 4, prot. 21); la medesima situazione per la Danimarca a norma degli art. 1 e 2 del 22 protocollo. (Anna Maria Maugeri)

Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza (The Regulation (EU) 2018/EU on the mutual recognition of freezing and confiscation orders: an important step forward in terms of judicial cooperation and efficiency)

ANNA MARIA MAUGERI
Writing – Original Draft Preparation
2019-01-01

Abstract

Pursuant to the principle of mutual recognition of judgments among EU Members States, under article 82.1 TFEU, the Regulation 2018/1085 was introduced for the mutual recognition of freezing and confiscation measures adopted in any proceeding on a “criminal matter”. The aforesaid regulation is significant both because the mutual recognition is now imposed by a directly applicable legal measure and because it applies to every kind of confiscation – extended, towards third parties and even without previous criminal conviction –. The issue is then assessing the meaning of “proceeding on a criminal matter”, in light of the autonomous notion of EU law pointed out by the Recital (13), as well as identifying the safeguards thereto (Recital (18)), even in order to establish which kind of confiscation at a domestic level falls within the said notion, also taking into account the harmonization process under the Directive 2014/42/EU.
2019
Il 17 ottobre 2018 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'unione Europea hanno adottato il regolamento per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti d confisca (in materia A.M. Maugeri, Prime osservazioni sulla nuova "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca", Dir. pen. cont. – Riv. trim. n. 2/2017), di tutti i tipi di provvedimenti di sequestro e confisca emanati nell’ambito di un “procedimento in materia penale”, inclusi i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti dei terzi e, in particolare, di confisca senza condanna. La proposta era stata presentata il 21 dicembre 2016 e modificata nel dicembre del 2017: nella versione originale si prevedeva il mutuo riconoscimento dei provvedimenti emanati in un processo penale (criminal proceeding), nella versione ultima in un “procedimento in materia penale” (si rinvia a un commento di prossima pubblicazione). Per il resto il Regolamento pubblicato nella Gazzetta dell’Unione Europea del 28 novembre 2018 è sostanzialmente conforme alla proposta originaria e per questo rimane valido il commento citato. Si tratta di un evento doppiamente significativo, innanzitutto perché si afferma il principio del mutuo riconoscimento in questo delicato settore sulla scia già tracciata dalla decisione quadro n. 783/2006, e inoltre perché il mutuo riconoscimento viene imposto con un provvedimento legislativo direttamente applicabile come un regolamento, adottato con la procedura legislativa ordinaria sulla base dell’art. 82, par. 1, del Trattamento sul funzionamento dell’Unione Europea. Nella prima direzione, si precisa nel considerando n. 13 il principio cardine del mutuo riconoscimento in base al quale “benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro”. Nell’approvare la Direttiva n. 42/2014 volta a perseguire l’armonizzazione dei provvedimenti di confisca, il Parlamento e il Consiglio avevano, infatti, invitato la Commissione a un ulteriore sforzo di analisi "to present a legislative proposal on mutual recognition of freezing and confiscation orders at the earliest possible opportunity" (…), nonché al fine di individuare un modello di actio in rem condiviso nel rispetto delle tradizioni comuni: "to analyse, at the earliest possible opportunity and taking into account the differences between the legal traditions and the systems of the Member States, the feasibility and possible benefits of introducing further common rules on the confiscation of property deriving from activities of a criminal nature, also in the absence of a conviction of a specific person or persons for these activities". Con il Regolamento in esame è stata prescelta la via del mutuo riconoscimento, indipendentemente dall’armonizzazione. Nella seconda direzione, invece, come si afferma nell’art. 41 il “presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati”. Come si evidenzia nel considerando n. 11 “Per garantire l'efficacia del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca è opportuno che le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione di tali provvedimenti siano stabilite da un atto dell'Unione giuridicamente vincolante e direttamente applicabile”. Per superare le difficoltà di cooperazione connesse alla presenza di diversi modelli di confisca nei Paesi membri – nonostante prima la decisione quadro 212/2005 e poi la direttiva 42/2014 –, e soprattutto in considerazione della difficoltà di concepire un modello condiviso di confisca senza condanna – come dimostra il tentativo fallito della Direttiva n. 42/2014 e della Commissione Libe (A.M. Maugeri, L'actio in rem assurge a modello di "confisca europea" nel rispetto delle garanzie Cedu?, in questa Rivista trim. n. 3/2013) –, si è prediletta la via del mutuo riconoscimento, consentendo agli Stati membri di non adottare un modello di confisca senza condanna – salvo nell’ipotesi di fuga e malattia rispetto alla confisca diretta, come imposto dall’art. 4 della Direttiva n. 42/2014 –, e si è preferito, piuttosto, imporre agli stessi di dare attuazione a un simile provvedimento di un altro Stato membro, e comunque a tutte le forme di confisca contemplate nel Regolamento. Il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione di tale Regolamento a norma degli art. 3 e 4 bis del protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Per contro a norma dell’art. 1 e 2, 4 bis del medesimo protocollo, l’Irlanda non partecipa alla sua adozione, non è ad esso vincolata né soggetta alla sua applicazione (salva la comunicazione di ripensamenti “in qualsiasi momento” ai sensi dell’art. 4, prot. 21); la medesima situazione per la Danimarca a norma degli art. 1 e 2 del 22 protocollo. (Anna Maria Maugeri)
En aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales de los Estados miembro de la Unión Europea, reconocido en el art. 82 § 1 TFUE, recientemente se adoptó el Reglamento 1805/2018 para de todos los tipos de procedimientos de secuestro y comiso emanados en el ámbito de un “procedimiento en materia penal”. Lo anterior es significativo por dos razones: primero, porque el reconocimiento reciproco viene impuesto como una medida legislativa directamente aplicable, y segundo, porque se aplica a todos los tipos de comiso, incluso el decomiso ampliado, en relación a terceros y sin previa condena. Las cuestiones a determinar son, por tanto, el significado de “procedimiento en materia penal”, indicado en el n. 13, las garantías aplicables (considerando n. 18), y qué formas de comiso previstas en los distintos ordenamientos de los Estados miembro - también gracias a la armonización resultante de la Directiva n. 42/2014 - incorporan tal noción.
REGOLAMENTO EUROPEO, MUTUO RICONOSCIMENTO, CONFISCA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/361755
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