La complessa questione della definizione delle regole di condotta nella prospettiva della scienza incerta trova un’esemplificazione emblematica nella materia dell’esposizione professionale ad agenti potenzialmente patogeni. Tale problema, storicamente insorto in tema di responsabilità penale da amianto, si ripropone oggi in relazione ad altre sostanze pericolose, quali gli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, nonché biologici di cui ai Capi I e II del Titolo IX e al Titolo X del Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 modificato dal d.lgs. n. 106/2009); sulla nocività di dette sostanze è possibile che si registri un’evoluzione del sapere scientifico simile a quella verificatasi in tema di amianto. In relazione all’apparato cautelare predisposto in materia dal legislatore del Tusl si riscontra: da un canto, il ricorso a clausole generali suscettibili di essere interpretate in modo da fare gravare indebitamente sul datore di lavoro la responsabilità per qualsiasi evento lesivo correlato ad agenti dalla pericolosità nomologicamente ignota; dall’altro, il tentativo di sperimentare, attraverso la formulazione di norme di diligenza che si concretizzano perlopiù in obblighi informativi, un modello inedito di regole di condotta “alla ricerca” di una copertura nomologico-esperienziale, volto a promuovere una procedura di gestione partecipata del rischio

Rischio da esposizione ad agenti patogeni e tutela penale

Amalia Orsina
2015-01-01

Abstract

La complessa questione della definizione delle regole di condotta nella prospettiva della scienza incerta trova un’esemplificazione emblematica nella materia dell’esposizione professionale ad agenti potenzialmente patogeni. Tale problema, storicamente insorto in tema di responsabilità penale da amianto, si ripropone oggi in relazione ad altre sostanze pericolose, quali gli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, nonché biologici di cui ai Capi I e II del Titolo IX e al Titolo X del Testo Unico della salute e della sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008 modificato dal d.lgs. n. 106/2009); sulla nocività di dette sostanze è possibile che si registri un’evoluzione del sapere scientifico simile a quella verificatasi in tema di amianto. In relazione all’apparato cautelare predisposto in materia dal legislatore del Tusl si riscontra: da un canto, il ricorso a clausole generali suscettibili di essere interpretate in modo da fare gravare indebitamente sul datore di lavoro la responsabilità per qualsiasi evento lesivo correlato ad agenti dalla pericolosità nomologicamente ignota; dall’altro, il tentativo di sperimentare, attraverso la formulazione di norme di diligenza che si concretizzano perlopiù in obblighi informativi, un modello inedito di regole di condotta “alla ricerca” di una copertura nomologico-esperienziale, volto a promuovere una procedura di gestione partecipata del rischio
2015
colpa penale, principio di precauzione, rischio da ignoto scientifico-tecnologico, salute e sicurezza del lavoro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/362603
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