A distanza di sedici anni dalla sua entrata in vigore, la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 costituisce un cantiere ancora aperto, al centro di un dibattito che vede crescere le voci di denuncia della difficile implementazione pratica di questo corpo normativo in ragione delle sue innegabili aporie. Nondimeno la recente prassi giurisprudenziale ci consegna un’esperienza particolarmente positiva di applicazione della disciplina in commento nella realtà imprenditoriale e nelle aule di tribunale. Nel caso deciso dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 2133/2016, concernente in particolare il settore della salute e della sicurezza del lavoro, da un canto viene in rilievo l’operato di un’impresa virtuosa che non interpreta in chiave meramente burocratica l’obbligo di adozione dei compliance programs ma si impegna ad adempiervi mediante l’attuazione di una logica organizzativa in funzione effettivamente prevenzionale; dall’altro emerge il modus operandi di un giudice che, lungi dallo svilire la categoria della colpa di organizzazione mediante semplificazioni probatorie, la valorizza riempiendola di contenuti pregnanti attraverso sia il giudizio di esigibilità di un tempestivo aggiornamento dei modelli organizzativi all’evoluzione della normativa di riferimento sia la valutazione del rispetto del British Standard OHSAS 18001:2007 e della relativa certificazione di conformità.

Il caso "Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.”: un'esperienza positiva in tema di colpa di organizzazione

Amalia Orsina
2017-01-01

Abstract

A distanza di sedici anni dalla sua entrata in vigore, la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 costituisce un cantiere ancora aperto, al centro di un dibattito che vede crescere le voci di denuncia della difficile implementazione pratica di questo corpo normativo in ragione delle sue innegabili aporie. Nondimeno la recente prassi giurisprudenziale ci consegna un’esperienza particolarmente positiva di applicazione della disciplina in commento nella realtà imprenditoriale e nelle aule di tribunale. Nel caso deciso dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 2133/2016, concernente in particolare il settore della salute e della sicurezza del lavoro, da un canto viene in rilievo l’operato di un’impresa virtuosa che non interpreta in chiave meramente burocratica l’obbligo di adozione dei compliance programs ma si impegna ad adempiervi mediante l’attuazione di una logica organizzativa in funzione effettivamente prevenzionale; dall’altro emerge il modus operandi di un giudice che, lungi dallo svilire la categoria della colpa di organizzazione mediante semplificazioni probatorie, la valorizza riempiendola di contenuti pregnanti attraverso sia il giudizio di esigibilità di un tempestivo aggiornamento dei modelli organizzativi all’evoluzione della normativa di riferimento sia la valutazione del rispetto del British Standard OHSAS 18001:2007 e della relativa certificazione di conformità.
2017
Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, Salute e sicurezza sul lavoro, Colpa di organizzazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/362608
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