La identificazione dei “limiti” alla attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. (c.d. regionalismo differenziato) – se essa vuole rimanere fedele ai valori dell’uguaglianza e dell’unità – è un’operazione che non può prescindere dalla considerazione dell’intero sistema costituzionale. Infatti, non è sufficiente, a tal fine, la sola formulazione testuale del terzo comma dell’art. 116 cit. La configurazione degli ambiti di possibile specializzazione, segnati nella menzionata disposizione costituzionale, deve sottostare ai medesimi principi che sorreggono la “continuità evolutiva” dell’ordinamento: i principi di uguaglianza e di unità della Repubblica guidano costantemente le dinamiche del regionalismo, potendosi dare, pertanto, materie non devolvibili mediante intese e che la successiva legge parlamentare di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. non potrebbe recepire. Non sembra praticabile, alla luce della caratterizzazione centrale e di sistema che il principio lavorista, sul quale è fondata la Repubblica democratica (art. 1, comma 1, Cost.), ha ricevuto in sede costituzionale, lo strumento della completa regionalizzazione delle c.d. politiche attive del lavoro, non potendo la promozione del diritto al lavoro essere in qualche modo circoscritta e limitata in una qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, comma primo, Cost.).

Regionalismo “specializzato” e “politiche attive del lavoro”: un percorso denso di criticità

CASTORINA, EMILIO SALVATORE
2019-01-01

Abstract

La identificazione dei “limiti” alla attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. (c.d. regionalismo differenziato) – se essa vuole rimanere fedele ai valori dell’uguaglianza e dell’unità – è un’operazione che non può prescindere dalla considerazione dell’intero sistema costituzionale. Infatti, non è sufficiente, a tal fine, la sola formulazione testuale del terzo comma dell’art. 116 cit. La configurazione degli ambiti di possibile specializzazione, segnati nella menzionata disposizione costituzionale, deve sottostare ai medesimi principi che sorreggono la “continuità evolutiva” dell’ordinamento: i principi di uguaglianza e di unità della Repubblica guidano costantemente le dinamiche del regionalismo, potendosi dare, pertanto, materie non devolvibili mediante intese e che la successiva legge parlamentare di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. non potrebbe recepire. Non sembra praticabile, alla luce della caratterizzazione centrale e di sistema che il principio lavorista, sul quale è fondata la Repubblica democratica (art. 1, comma 1, Cost.), ha ricevuto in sede costituzionale, lo strumento della completa regionalizzazione delle c.d. politiche attive del lavoro, non potendo la promozione del diritto al lavoro essere in qualche modo circoscritta e limitata in una qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, comma primo, Cost.).
2019
REGIONALISMO DIFFERENZIATO, LIMITI, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
15102019061933.pdf

accesso aperto

Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Dimensione 682 kB
Formato Adobe PDF
682 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/370820
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact