La identificazione dei “limiti” alla attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. (c.d. regionalismo differenziato) – se essa vuole rimanere fedele ai valori dell’uguaglianza e dell’unità – è un’operazione che non può prescindere dalla considerazione dell’intero sistema costituzionale. Infatti, non è sufficiente, a tal fine, la sola formulazione testuale del terzo comma dell’art. 116 cit. La configurazione degli ambiti di possibile specializzazione, segnati nella menzionata disposizione costituzionale, deve sottostare ai medesimi principi che sorreggono la “continuità evolutiva” dell’ordinamento: i principi di uguaglianza e di unità della Repubblica guidano costantemente le dinamiche del regionalismo, potendosi dare, pertanto, materie non devolvibili mediante intese e che la successiva legge parlamentare di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. non potrebbe recepire. Non sembra praticabile, alla luce della caratterizzazione centrale e di sistema che il principio lavorista, sul quale è fondata la Repubblica democratica (art. 1, comma 1, Cost.), ha ricevuto in sede costituzionale, lo strumento della completa regionalizzazione delle c.d. politiche attive del lavoro, non potendo la promozione del diritto al lavoro essere in qualche modo circoscritta e limitata in una qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, comma primo, Cost.).
Regionalismo “specializzato” e “politiche attive del lavoro”: un percorso denso di criticità
CASTORINA, EMILIO SALVATORE
2019-01-01
Abstract
La identificazione dei “limiti” alla attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. (c.d. regionalismo differenziato) – se essa vuole rimanere fedele ai valori dell’uguaglianza e dell’unità – è un’operazione che non può prescindere dalla considerazione dell’intero sistema costituzionale. Infatti, non è sufficiente, a tal fine, la sola formulazione testuale del terzo comma dell’art. 116 cit. La configurazione degli ambiti di possibile specializzazione, segnati nella menzionata disposizione costituzionale, deve sottostare ai medesimi principi che sorreggono la “continuità evolutiva” dell’ordinamento: i principi di uguaglianza e di unità della Repubblica guidano costantemente le dinamiche del regionalismo, potendosi dare, pertanto, materie non devolvibili mediante intese e che la successiva legge parlamentare di cui al comma terzo dell’art. 116 Cost. non potrebbe recepire. Non sembra praticabile, alla luce della caratterizzazione centrale e di sistema che il principio lavorista, sul quale è fondata la Repubblica democratica (art. 1, comma 1, Cost.), ha ricevuto in sede costituzionale, lo strumento della completa regionalizzazione delle c.d. politiche attive del lavoro, non potendo la promozione del diritto al lavoro essere in qualche modo circoscritta e limitata in una qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, comma primo, Cost.).File | Dimensione | Formato | |
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