Per la Cassazione il finanziamento soci, citato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti, va registrato come ipotesi di enun-ciazione. La soluzione non convince. In primo luogo, in quanto è discusso se ai fini dell’enunciazione rile-vano gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso. In secondo luogo, appare pacifico che non sono posti in essere tra le stesse parti l’atto enunciato, il contratto di finanziamento tra due società, e l’atto enunciante, il verbale notarile di appianamento perdite.
Imposta di registro per atti formati mediante corrispondenza ed enunciazione notarile
SALANITRO GUIDO
2020-01-01
Abstract
Per la Cassazione il finanziamento soci, citato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti, va registrato come ipotesi di enun-ciazione. La soluzione non convince. In primo luogo, in quanto è discusso se ai fini dell’enunciazione rile-vano gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso. In secondo luogo, appare pacifico che non sono posti in essere tra le stesse parti l’atto enunciato, il contratto di finanziamento tra due società, e l’atto enunciante, il verbale notarile di appianamento perdite.File in questo prodotto:
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