Discrezionalità e vincolatezza sono attributi del potere amministrativo, e più precisamente delle potestà amministrative, in quanto ineriscono a manifestazioni di volontà dell’amministrazione idonee a modificare la sfera giuridica degli amministrati, delle quali condizionano la latitudine: rispettivamente verso più direzioni possibili, di cui operare la sintesi, o nell’unica direzione possibile, di cui l’amministrazione deve pur sempre farsi promotrice. La loro riferibilità al diritto tributario passa per un’imprescindibile distinzione delle attività amministrative in cui si articola l’azione dell’amministrazione finanziaria, atteggiandosi diversamente nelle stesse e condizionandone inevitabilmente le caratteristiche (si pensi, ad esempio, e a prescindere dai contenuti specifici, alla necessità di una diversa declinazione della partecipazione del contribuente ai procedimenti tributari a seconda della loro collocazione ad una piuttosto che ad altra attività dell’amministrazione finanziaria). Così, movendo dai principi costituzionali e guardando alle attività che possono dirsi tipiche del diritto tributario, si può giungere alle conclusioni – nei termini in cui si dirà – di una naturale vincolatezza dell’attività di accertamento e di una normale discrezionalità dell’attività di riscossione; e con gli opportuni adattamenti a conclusioni non dissimili dovrebbe pervenirsi in relazione agli atti che indirizzano le potestà dell’accertamento e della riscossione, come anche con riferimento a quegli istituti in cui l’amministrazione finanziaria è chiamata a prevenire o comporre controversie riguardanti gli atti espressione delle cennate attività.

Discrezionalità e vincolatezza nell'azione dell'amministrazione finanziaria

Antonio Guidara
2020-01-01

Abstract

Discrezionalità e vincolatezza sono attributi del potere amministrativo, e più precisamente delle potestà amministrative, in quanto ineriscono a manifestazioni di volontà dell’amministrazione idonee a modificare la sfera giuridica degli amministrati, delle quali condizionano la latitudine: rispettivamente verso più direzioni possibili, di cui operare la sintesi, o nell’unica direzione possibile, di cui l’amministrazione deve pur sempre farsi promotrice. La loro riferibilità al diritto tributario passa per un’imprescindibile distinzione delle attività amministrative in cui si articola l’azione dell’amministrazione finanziaria, atteggiandosi diversamente nelle stesse e condizionandone inevitabilmente le caratteristiche (si pensi, ad esempio, e a prescindere dai contenuti specifici, alla necessità di una diversa declinazione della partecipazione del contribuente ai procedimenti tributari a seconda della loro collocazione ad una piuttosto che ad altra attività dell’amministrazione finanziaria). Così, movendo dai principi costituzionali e guardando alle attività che possono dirsi tipiche del diritto tributario, si può giungere alle conclusioni – nei termini in cui si dirà – di una naturale vincolatezza dell’attività di accertamento e di una normale discrezionalità dell’attività di riscossione; e con gli opportuni adattamenti a conclusioni non dissimili dovrebbe pervenirsi in relazione agli atti che indirizzano le potestà dell’accertamento e della riscossione, come anche con riferimento a quegli istituti in cui l’amministrazione finanziaria è chiamata a prevenire o comporre controversie riguardanti gli atti espressione delle cennate attività.
2020
discrezionalità, vincolatezza, accertamento, riscossione, interpelli, accordi preventivi, adempimento collaborativo, mediazione, conciliazione
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