L'ordinanza della Corte di cassazione in commento esclude l'applicabilità della rimessione in termini del contribuente cui non sia stata inoltrata la comunicazione della data di trattazione della controversia e la comunicazione del dispositivo della sentenza. La pronuncia è criticabile alla luce della nuova disposizione sulla rimessione in termini contenuta nel comma 2 dell'art. 153 c.p.c.

Impugnazione tardiva: l'ingiustificato rigore della Cassazione sulla rimessione in termini

RANDAZZO, FRANCESCO
2016-01-01

Abstract

L'ordinanza della Corte di cassazione in commento esclude l'applicabilità della rimessione in termini del contribuente cui non sia stata inoltrata la comunicazione della data di trattazione della controversia e la comunicazione del dispositivo della sentenza. La pronuncia è criticabile alla luce della nuova disposizione sulla rimessione in termini contenuta nel comma 2 dell'art. 153 c.p.c.
2016
impugnazione; comunicazione trattazione; rimessione in termini
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
2016 Impugnazione tardiva.pdf

solo gestori archivio

Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Dimensione 606.46 kB
Formato Adobe PDF
606.46 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/40693
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact