L'ordinanza della Corte di cassazione in commento esclude l'applicabilità della rimessione in termini del contribuente cui non sia stata inoltrata la comunicazione della data di trattazione della controversia e la comunicazione del dispositivo della sentenza. La pronuncia è criticabile alla luce della nuova disposizione sulla rimessione in termini contenuta nel comma 2 dell'art. 153 c.p.c.
Impugnazione tardiva: l'ingiustificato rigore della Cassazione sulla rimessione in termini
RANDAZZO, FRANCESCO
2016-01-01
Abstract
L'ordinanza della Corte di cassazione in commento esclude l'applicabilità della rimessione in termini del contribuente cui non sia stata inoltrata la comunicazione della data di trattazione della controversia e la comunicazione del dispositivo della sentenza. La pronuncia è criticabile alla luce della nuova disposizione sulla rimessione in termini contenuta nel comma 2 dell'art. 153 c.p.c.File in questo prodotto:
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