Nel commento a due rilevanti ordinanze rese dalle Sezioni Unite della Cassazione viene criticata la scelta dei giudici di legittimità che, tornando a decidere sulla questione della proponibilità del regolamento di giurisdizione disciplinato dall’art. 41 c.p.c. a fronte di una pronuncia declinatoria della giurisdizione resa ai sensi dell’art. 59 l. 69/2009, confermano l’orientamento restrittivo inaugurato già nel 1996 circa il carattere preclusivo della declinatoria sul regolamento. Queste decisioni offrono lo spunto per ritornare sulle incongruenze e le criticità della nuova disciplina sulla traslatio iudicii per difetto di giurisdizione, in riferimento alla quale si suggerisce una rimeditazione sulla rigorosa interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale andrebbe preferita una interpretazione letterale del 1° comma dell’art. 41 c.p.c. che consentirebbe di recuperare la funzione del rimedio, quale espediente per evitare la sequenza dei mezzi di impugnazione e giungere subito ad una pronuncia sulla questione di giurisdizione da parte del massimo organo giurisdizionale.Anche l’invocazione di un giudicato implicito negativo sulla giurisdizione, per effetto della riassunzione del processo davanti al giudice indicato come quello munito di giurisdizione, compiuta dai giudici delle sez. un. per rafforzare il proprio convincimento viene criticata, evidenziando l’uso improprio e generalizzato di questo fenomeno, da esaminare invece specificamente, declinandolo opportunamente a seconda della condotta processuale della parte soccombente sulla questione di giurisdizione.

Le sezioni unite ancora sui rapporti tra translatio iudicii e regolamento di giurisdizione

MARINO, CONCETTA MARIA
2011-01-01

Abstract

Nel commento a due rilevanti ordinanze rese dalle Sezioni Unite della Cassazione viene criticata la scelta dei giudici di legittimità che, tornando a decidere sulla questione della proponibilità del regolamento di giurisdizione disciplinato dall’art. 41 c.p.c. a fronte di una pronuncia declinatoria della giurisdizione resa ai sensi dell’art. 59 l. 69/2009, confermano l’orientamento restrittivo inaugurato già nel 1996 circa il carattere preclusivo della declinatoria sul regolamento. Queste decisioni offrono lo spunto per ritornare sulle incongruenze e le criticità della nuova disciplina sulla traslatio iudicii per difetto di giurisdizione, in riferimento alla quale si suggerisce una rimeditazione sulla rigorosa interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale andrebbe preferita una interpretazione letterale del 1° comma dell’art. 41 c.p.c. che consentirebbe di recuperare la funzione del rimedio, quale espediente per evitare la sequenza dei mezzi di impugnazione e giungere subito ad una pronuncia sulla questione di giurisdizione da parte del massimo organo giurisdizionale.Anche l’invocazione di un giudicato implicito negativo sulla giurisdizione, per effetto della riassunzione del processo davanti al giudice indicato come quello munito di giurisdizione, compiuta dai giudici delle sez. un. per rafforzare il proprio convincimento viene criticata, evidenziando l’uso improprio e generalizzato di questo fenomeno, da esaminare invece specificamente, declinandolo opportunamente a seconda della condotta processuale della parte soccombente sulla questione di giurisdizione.
2011
regolamento di giurisdizione; difetto di giurisdizione; translatio iudicii
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