L’art. 7 della L. 27 maggio 2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio prevede che il pubblico ministero che procede per alcuni reati contro la pubblica amministrazione deve darne notizia al Presidente dell’Autorità nazionale anticorru-zione - Anac. L’art. 8, invece, apporta alcune modifiche alla L. 6 novembre 2012, n. 190, rafforzando, in modo particolare, i poteri dell’Anac, alla luce di un più ampio programma “anticorruzione” nel settore pub-blico. Tali previsioni si inseriscono in una serie di interventi aventi ad oggetto il ruolo e i poteri dell’Autorità, che sembra non avere mai fine.
I nuovi poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione: “post fata resurgam”
D'ALTERIO, ELISA
2015-01-01
Abstract
L’art. 7 della L. 27 maggio 2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio prevede che il pubblico ministero che procede per alcuni reati contro la pubblica amministrazione deve darne notizia al Presidente dell’Autorità nazionale anticorru-zione - Anac. L’art. 8, invece, apporta alcune modifiche alla L. 6 novembre 2012, n. 190, rafforzando, in modo particolare, i poteri dell’Anac, alla luce di un più ampio programma “anticorruzione” nel settore pub-blico. Tali previsioni si inseriscono in una serie di interventi aventi ad oggetto il ruolo e i poteri dell’Autorità, che sembra non avere mai fine.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.