Il decreto legislativo n. 6/2003 prevede che il termine per l’azione in nullità di delibere di assemblea di società per azioni ed il termine per l’impugnativa in nullità ed in annullamento di delibere di assemblea di società a responsabilità limitata decorrano dalla trascrizione della delibera sul libro delle delibere dell’assemblea (anziché dalla data dell’iscrizione della delibera sul registro delle imprese, o dalla data della delibera). La decorrenza del termine per l’impugnativa di delibere annullabili di società per azioni rimane fissata, invece, all’iscrizione della delibera o alla data della delibera. Il saggio analizza le nuove regole, rintraccia le ragioni che hanno indotto il legislatore della riforma ad adottare questa soluzione per la società a responsabilità limitata, evidenziandone la debolezza, e verifica l’assenza di motivazioni storicamente rintracciabili per l’analoga regola dettata per la società per azioni. Propone quindi una soluzione fortemente riduttiva di essa, affermando, sulla base di argomenti letterali e sistematici (in particolare: sulla base della valorizzazione del registro delle imprese operata dal legislatore dopo l’informatizzazione di questo strumento), che il termine per l’impugnazione di delibere soggette a iscrizione o a deposito sul registro delle imprese dovrebbe ritenersi decorrere dalla data dell’iscrizione o del deposito. La trascrizione a libro rimarrebbe a fissare la decorrenza del termine per l’impugnativa delle delibere non soggette a questo genere di pubblicità.

Trascrizione a libro delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci e decorrenza del termine per l'impugnativa

DI CATALDO, Vincenzo
2014-01-01

Abstract

Il decreto legislativo n. 6/2003 prevede che il termine per l’azione in nullità di delibere di assemblea di società per azioni ed il termine per l’impugnativa in nullità ed in annullamento di delibere di assemblea di società a responsabilità limitata decorrano dalla trascrizione della delibera sul libro delle delibere dell’assemblea (anziché dalla data dell’iscrizione della delibera sul registro delle imprese, o dalla data della delibera). La decorrenza del termine per l’impugnativa di delibere annullabili di società per azioni rimane fissata, invece, all’iscrizione della delibera o alla data della delibera. Il saggio analizza le nuove regole, rintraccia le ragioni che hanno indotto il legislatore della riforma ad adottare questa soluzione per la società a responsabilità limitata, evidenziandone la debolezza, e verifica l’assenza di motivazioni storicamente rintracciabili per l’analoga regola dettata per la società per azioni. Propone quindi una soluzione fortemente riduttiva di essa, affermando, sulla base di argomenti letterali e sistematici (in particolare: sulla base della valorizzazione del registro delle imprese operata dal legislatore dopo l’informatizzazione di questo strumento), che il termine per l’impugnazione di delibere soggette a iscrizione o a deposito sul registro delle imprese dovrebbe ritenersi decorrere dalla data dell’iscrizione o del deposito. La trascrizione a libro rimarrebbe a fissare la decorrenza del termine per l’impugnativa delle delibere non soggette a questo genere di pubblicità.
2014
Società; Delibere; Impugnazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/44378
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