Con questa ordinanza la Corte di cassazione si discosta dai suoi precedenti, superando il rigore della disposizione che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari tiene ferma la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta anche se la sentenza oggetto di registrazione sia stata nel frattempo riformata da altra sentenza passata in giudicato. E lo fa entrando nel rapporto d’imposta e ritenendo che nei casi in cui la sentenza definitiva di riforma sia intervenuta poco tempo dopo la notificazione dell’avviso di liquidazione non sarebbe ragionevole che l’Amministrazione finanziaria, anche in ossequio del canone di buona fede nei rapporti con il contribuente, non annulli l’atto rideterminando il tributo nella nuova misura stabilita dalla sentenza riformatrice. Si tratta di una soluzione dettata da equilibrio, ma che desta perplessità anche alla luce della recente riaffermazione da parte della Corte costituzionale della natura di “imposta d’atto” del tributo del registro.

Imposta di registro su sentenza poi riformata. I dubbi di ordine sistematico sulla soluzione di "buon senso" della Cassazione (o forse è il caso di dire: rimedio giudiziale al mancato esercizio dell'autotutela amministrativa).

Randazzo Franco
2021-01-01

Abstract

Con questa ordinanza la Corte di cassazione si discosta dai suoi precedenti, superando il rigore della disposizione che in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari tiene ferma la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta anche se la sentenza oggetto di registrazione sia stata nel frattempo riformata da altra sentenza passata in giudicato. E lo fa entrando nel rapporto d’imposta e ritenendo che nei casi in cui la sentenza definitiva di riforma sia intervenuta poco tempo dopo la notificazione dell’avviso di liquidazione non sarebbe ragionevole che l’Amministrazione finanziaria, anche in ossequio del canone di buona fede nei rapporti con il contribuente, non annulli l’atto rideterminando il tributo nella nuova misura stabilita dalla sentenza riformatrice. Si tratta di una soluzione dettata da equilibrio, ma che desta perplessità anche alla luce della recente riaffermazione da parte della Corte costituzionale della natura di “imposta d’atto” del tributo del registro.
2021
imposta registro, sentenza, autotutela amministrativa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/500602
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