The comparative analysis revealed the difficulty in describing the so-called phenomenon of stalking, considering that theacts constituting stalking are behaviors generally and socially accepted and considered normal, whose stubborn and persistentrepetition enables them to injure the freedom of self determination of the victim, its tranquility, mental and physical health.In connection with the adoption of a model that requires the generation of a specific psychological fact (event), the comparativeexamination showed an awareness of the difficulty of its investigation, that has led some legislators to adopt objectiveparameters or even problematic presumptions. In the Italian legal system the interpretation of “atti persecutori” (art. 612 bisc.p.) as a crime that needs the generation of the psychological event, which should ensure greater respect for the principleof offensiveness, could paradoxically lead to the violation of the same principle and of the principle of legality, where the investigationdeals with events uncertain and particularly difficult to verify under an empirical perspective. Actually, this interpretationcould allow the application of the crime against act objectively inappropriate, but that would have caused suchpsychological events, based on subjective interpretation of the victim; and this interpretation allows the Supreme Court torequire only two acts in order to commit the crime, not taking into consideration the importance of the repetition on whichthe offensive capacity of this crime must be based. The interpretation of the new crime as a crime of “danger”, better complywith a more objective assessment of the disvalue of conduct in respect of the principle of offensiveness and legality.

Dall’esame comparatistico emerge la difficoltà di tipicizzare il fenomeno criminale stalking in una formula legislativa che, dauna parte, sia conforme al principio costituzionale di tassatività, dall’altra, sia capace di criminalizzare la varietà delle tipologiecomportamentali in cui si manifesta; nonché la difficoltà di individuare la soglia della tipicità coincidente con un’effettivaoffesa dei beni tutelati, soprattutto laddove le singole condotte siano in sé lecite e socialmente adeguate, ma il loro carattereoffensivo deriva solo dalla ripetizione ossessiva e caparbia, che lede la libertà di autodeterminazione della vittima, la sua tranquillitàe salute psico-fisica. In particolare la scelta di adottare il modello del reato di evento - per lo più psicologico - del legislatoreitaliano nella formulazione della fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), condivisa non senza problemi daaltri ordinamenti (al punto da introdurre presunzioni o parametri oggettivi per garantirne l’accertamento), si rivela problematicanella prassi giurisprudenziale sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività e dello stesso principio di offensivitàche tale modello dovrebbe garantire, per la difficoltà di accertare eventi incerti e poco tassativi, anche sotto un profilo empiricocriminologico; sorge il rischio di affidare l’applicazione della fattispecie all’eccessiva discrezionalità giurisprudenziale, nonchéall’interpretazione soggettiva della vittima. L’interpretazione della fattispecie come reato di evento consente, infatti, alla SupremaCorte di svalutare l’elemento della reiterazione (abitualità), su cui si dovrebbe imperniare il disvalore della condotta,accontentandosi della consumazione di due soli atti. Si evidenziano i vantaggi dell’interpretazione della fattispecie comereato di pericolo concreto, anche in termini di utilità politico- criminale della sua introduzione.

La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato

MAUGERI, Anna Maria
Primo
2012-01-01

Abstract

The comparative analysis revealed the difficulty in describing the so-called phenomenon of stalking, considering that theacts constituting stalking are behaviors generally and socially accepted and considered normal, whose stubborn and persistentrepetition enables them to injure the freedom of self determination of the victim, its tranquility, mental and physical health.In connection with the adoption of a model that requires the generation of a specific psychological fact (event), the comparativeexamination showed an awareness of the difficulty of its investigation, that has led some legislators to adopt objectiveparameters or even problematic presumptions. In the Italian legal system the interpretation of “atti persecutori” (art. 612 bisc.p.) as a crime that needs the generation of the psychological event, which should ensure greater respect for the principleof offensiveness, could paradoxically lead to the violation of the same principle and of the principle of legality, where the investigationdeals with events uncertain and particularly difficult to verify under an empirical perspective. Actually, this interpretationcould allow the application of the crime against act objectively inappropriate, but that would have caused suchpsychological events, based on subjective interpretation of the victim; and this interpretation allows the Supreme Court torequire only two acts in order to commit the crime, not taking into consideration the importance of the repetition on whichthe offensive capacity of this crime must be based. The interpretation of the new crime as a crime of “danger”, better complywith a more objective assessment of the disvalue of conduct in respect of the principle of offensiveness and legality.
2012
Dall’esame comparatistico emerge la difficoltà di tipicizzare il fenomeno criminale stalking in una formula legislativa che, dauna parte, sia conforme al principio costituzionale di tassatività, dall’altra, sia capace di criminalizzare la varietà delle tipologiecomportamentali in cui si manifesta; nonché la difficoltà di individuare la soglia della tipicità coincidente con un’effettivaoffesa dei beni tutelati, soprattutto laddove le singole condotte siano in sé lecite e socialmente adeguate, ma il loro carattereoffensivo deriva solo dalla ripetizione ossessiva e caparbia, che lede la libertà di autodeterminazione della vittima, la sua tranquillitàe salute psico-fisica. In particolare la scelta di adottare il modello del reato di evento - per lo più psicologico - del legislatoreitaliano nella formulazione della fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), condivisa non senza problemi daaltri ordinamenti (al punto da introdurre presunzioni o parametri oggettivi per garantirne l’accertamento), si rivela problematicanella prassi giurisprudenziale sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività e dello stesso principio di offensivitàche tale modello dovrebbe garantire, per la difficoltà di accertare eventi incerti e poco tassativi, anche sotto un profilo empiricocriminologico; sorge il rischio di affidare l’applicazione della fattispecie all’eccessiva discrezionalità giurisprudenziale, nonchéall’interpretazione soggettiva della vittima. L’interpretazione della fattispecie come reato di evento consente, infatti, alla SupremaCorte di svalutare l’elemento della reiterazione (abitualità), su cui si dovrebbe imperniare il disvalore della condotta,accontentandosi della consumazione di due soli atti. Si evidenziano i vantaggi dell’interpretazione della fattispecie comereato di pericolo concreto, anche in termini di utilità politico- criminale della sua introduzione.
ATTI PERSECUTORI; TIPIZZAZIONE ; COMPARAZIONE; STALKING; crime; legislation; comparative analysis
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/50553
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