Quello dei giudizi celebrati in assenza dell’imputato rappresenta un settore al quale le procedure penali europee offrono soluzioni diversificate, tutte idonee a minare la fiducia verso il prodotto giurisdizionale altrui così formato e a rallentarne la relativa “circolazione”.Sulle smagliature e sulle ambiguità della trama concettuale in materia di riconoscimento delle decisioni adottate in absentia, prova ad intervenire la decisione quadro 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009. Tale atto normativo europeo incide anche sulla decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato di arresto. In particolare influisce su uno dei principali punti critici affrontati in occasione delle prime applicazioni dell’euromandato: l’ipotesi di consegna condizionata.Le soluzioni individuate con la decisione quadro 2009/299/GAI lasciano intendere, però, come le cause che riducono il potere dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna sono tali, e così articolate, dal finire di fatto con l’escluderlo. Svelano, così, il reale obiettivo prefissato e che anima l’opera di integrazione normativa realizzata nel febbraio del 2009 dal Consiglio dell’Unione europea: non già «rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale», bensì rimuovere qualunque ostacolo che si frapponga all’effettiva realizzazione dello strumento di cooperazione giudiziaria costruito sotto l’egida del mutuo riconoscimento.

Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di consegna e processo in absentia

SIRACUSANO, FABRIZIO
2010-01-01

Abstract

Quello dei giudizi celebrati in assenza dell’imputato rappresenta un settore al quale le procedure penali europee offrono soluzioni diversificate, tutte idonee a minare la fiducia verso il prodotto giurisdizionale altrui così formato e a rallentarne la relativa “circolazione”.Sulle smagliature e sulle ambiguità della trama concettuale in materia di riconoscimento delle decisioni adottate in absentia, prova ad intervenire la decisione quadro 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009. Tale atto normativo europeo incide anche sulla decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato di arresto. In particolare influisce su uno dei principali punti critici affrontati in occasione delle prime applicazioni dell’euromandato: l’ipotesi di consegna condizionata.Le soluzioni individuate con la decisione quadro 2009/299/GAI lasciano intendere, però, come le cause che riducono il potere dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna sono tali, e così articolate, dal finire di fatto con l’escluderlo. Svelano, così, il reale obiettivo prefissato e che anima l’opera di integrazione normativa realizzata nel febbraio del 2009 dal Consiglio dell’Unione europea: non già «rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale», bensì rimuovere qualunque ostacolo che si frapponga all’effettiva realizzazione dello strumento di cooperazione giudiziaria costruito sotto l’egida del mutuo riconoscimento.
2010
decisione; contumacia; riconoscimento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/5063
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