The "pluralism of jurisdictions" is part of the Italian constitutional identity, but not so much so of the discipline of paragraph 8 of art. 111 of the Constitution, which limits the possibility to appeal before the Court of Cassation against the rulings of the Council of State to “reasons pertaining to jurisdiction”. The question recently raised by the United Sections, as a preliminary ruling, to the EU Court of Justice (order no. 19598/2020) raises the question of whether the provision contained in the above-mentioned constitutional mandate can derive in a violation of art. 47 of the Charter of Fundamental Rights of the Union in sectors regulated by European law (in this case, the grant of public contracts), in which the Member States have given up their sovereign powers in a way that is incompatible with this system (art. 11 of the Constitution).The Author believes that, in light of decision no. 6 of 2018 of the Constitutional Court, it is necessary to provide for the constitutional revision of art. 111, because the principle of "functional unity" of jurisdiction, as it has been consolidated and developed in the Italian legal system, cannot allow the formation of a judgment in contrast with European law and requires, in this regard, the exercise of the “nomophilachy function” of the Court of Cassation also on the merits of the decisions of the administrative judge.
Il “pluralismo delle giurisdizioni” è parte dell’identità costituzionale italiana, ma non altrettanto la disciplina del comma 8 dell’art. 111 della Costituzione, che limita ai soli “motivi attinenti alla giurisdizione” il ricorso alla Corte di Cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato. La questione sollevata di recente dalle Sezioni Unite, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia EU (ord. n. 19598/2020) pone l’interrogativo se l’assetto racchiuso in quest’ultima previsione costituzionale possa integrare violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione in settori disciplinati dal diritto europeo (nella specie, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici), nei quali gli Stati membri hanno rinunciato a esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale ordinamento (art. 11 Cost.).L’A. ritiene che, alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, occorra provvedere alla revisione costituzionale dell’art. 111, perché il principio di “unità funzionale” della giurisdizione, così come si è consolidato e sviluppato nell’ordinamento italiano, non può consentire la formazione di un giudicato in contrasto col diritto europeo e richiede, al riguardo, l’esercizio di un controllo nomofilattico anche nel merito delle decisioni del giudice amministrativo.
Unità e pluralismo giurisdizionale alla prova del diritto europeo
Castorina E. S.
2021-01-01
Abstract
Il “pluralismo delle giurisdizioni” è parte dell’identità costituzionale italiana, ma non altrettanto la disciplina del comma 8 dell’art. 111 della Costituzione, che limita ai soli “motivi attinenti alla giurisdizione” il ricorso alla Corte di Cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato. La questione sollevata di recente dalle Sezioni Unite, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia EU (ord. n. 19598/2020) pone l’interrogativo se l’assetto racchiuso in quest’ultima previsione costituzionale possa integrare violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione in settori disciplinati dal diritto europeo (nella specie, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici), nei quali gli Stati membri hanno rinunciato a esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale ordinamento (art. 11 Cost.).L’A. ritiene che, alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, occorra provvedere alla revisione costituzionale dell’art. 111, perché il principio di “unità funzionale” della giurisdizione, così come si è consolidato e sviluppato nell’ordinamento italiano, non può consentire la formazione di un giudicato in contrasto col diritto europeo e richiede, al riguardo, l’esercizio di un controllo nomofilattico anche nel merito delle decisioni del giudice amministrativo.File | Dimensione | Formato | |
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