Il lavoro evidenzia il collegamento tra lo stato giuridico dei docenti universitari e le libertà di insegnamento e ricerca costituzionalmente garantite. All’indebolimento del carattere pubblicistico e unitario dello stato giuridico corrisponde, attualmente, il rafforzamento di una malintesa autonomia universitaria. Autonomia universitaria e libertà accademiche, solo se non trasmodino l’una a scapito delle altre, possono effettivamente ed efficacemente dare voce al pluralismo culturale che rappresenta l’asse portante di qualsiasi ordinamento democratico. La prima è garantita per mettere al riparo l’indipendenza della ricerca e del sapere scientifico, responsabilizzando, a tal fine, i singoli Atenei nell’ordinamento dei processi organizzativi di ricerca e didattica, nonché di gestione finanziaria; le seconde afferiscono principalmente ai singoli componenti delle comunità universitarie e costituiscono, pertanto, il nucleo duro dello stato giuridico del docente. È la garanzia delle libertà accademiche a richiedere che il legislatore “limiti” – come prescrive l’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione – l’espansione delle “autonomie universitarie”, poiché le esigenze della concorrenza e del mercato non dovrebbero prevalere sull’unitarietà di trattamento delle libertà fondamentali, in cui risiede il bene giuridico che deve dare ragione e consistenza allo status dei professori e dei ricercatori universitari.

Lo status dei docenti universitari

Castorina E. S.
2021-01-01

Abstract

Il lavoro evidenzia il collegamento tra lo stato giuridico dei docenti universitari e le libertà di insegnamento e ricerca costituzionalmente garantite. All’indebolimento del carattere pubblicistico e unitario dello stato giuridico corrisponde, attualmente, il rafforzamento di una malintesa autonomia universitaria. Autonomia universitaria e libertà accademiche, solo se non trasmodino l’una a scapito delle altre, possono effettivamente ed efficacemente dare voce al pluralismo culturale che rappresenta l’asse portante di qualsiasi ordinamento democratico. La prima è garantita per mettere al riparo l’indipendenza della ricerca e del sapere scientifico, responsabilizzando, a tal fine, i singoli Atenei nell’ordinamento dei processi organizzativi di ricerca e didattica, nonché di gestione finanziaria; le seconde afferiscono principalmente ai singoli componenti delle comunità universitarie e costituiscono, pertanto, il nucleo duro dello stato giuridico del docente. È la garanzia delle libertà accademiche a richiedere che il legislatore “limiti” – come prescrive l’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione – l’espansione delle “autonomie universitarie”, poiché le esigenze della concorrenza e del mercato non dovrebbero prevalere sull’unitarietà di trattamento delle libertà fondamentali, in cui risiede il bene giuridico che deve dare ragione e consistenza allo status dei professori e dei ricercatori universitari.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/515645
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