Sull’assunto che la violazione degli obblighi informativi accessori non possa fondare una valutazione di gravità dell’inadempimento, la Cassazione ha negato la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita. Il contributo analizza il provvedimento esprimendo riserve sia sulla ricostruzione dello spettro di interessi del creditore rilevanti sia sul valore attribuito alla natura accessoria o principale della prestazione; proponendo in conclusione di invertire l’ordine di valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi utilizzati per accertare la gravità dell’inadempimento, in funzione di attribuire maggiore rilievo a interessi strumentali al programma negoziale, nel rispetto di quella che si ritiene essere la ratio legis dell’art. 1455 c.c.
Inadempimento degli obblighi informativi strumentali e giudizio di gravità ex art. 1455 c.c.
ALFIO GUIDO GRASSO
2022-01-01
Abstract
Sull’assunto che la violazione degli obblighi informativi accessori non possa fondare una valutazione di gravità dell’inadempimento, la Cassazione ha negato la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita. Il contributo analizza il provvedimento esprimendo riserve sia sulla ricostruzione dello spettro di interessi del creditore rilevanti sia sul valore attribuito alla natura accessoria o principale della prestazione; proponendo in conclusione di invertire l’ordine di valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi utilizzati per accertare la gravità dell’inadempimento, in funzione di attribuire maggiore rilievo a interessi strumentali al programma negoziale, nel rispetto di quella che si ritiene essere la ratio legis dell’art. 1455 c.c.File | Dimensione | Formato | |
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