Per la Corte di Cassazione sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. Si critica questa interpretazione richiamando la lettera e la storia dell’art. 50.

Art. 50 D.P.R. n. 131/1986 e conferimento di immobili in società con accollo di mutuo: da operazione elusiva a passività non inerente

guido salanitro
2022-01-01

Abstract

Per la Corte di Cassazione sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all'oggetto del trasferimento. Si critica questa interpretazione richiamando la lettera e la storia dell’art. 50.
2022
imposta di registro
passivita'
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