La cancellazione delle società dal Registro delle imprese porta alla loro immediata estinzione, con conseguenti: venir meno della capacità processuale delle stesse nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti impositivi (ma non solo) notificati dopo l’estinzione; necessario coinvolgimento negli stessi giudizi dei soci-successori delle società estinte (a prescindere da quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, se soci di società di capitali). Ove operi l’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/ 2014, non si realizza affatto un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione delle società; si consente semplicemente che gli atti siano formati nei confronti della società estinta e siano ad essa comunicati, pur producendo effetti nei confronti dei soci (che succedono alla società venutameno). Da quelle ex art. 2495 c.c. vanno distinte le speciali responsabilità fiscali di liquidatori, amministratori, soci ed associati ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Sui temi esposti è intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10678/2022 e con la sentenza n. 10354/2022.
Persistenti incertezze sulle responsabilità tributarie di soci e liquidatori delle società estinte: tra diritto vivente e diritto agonizzante
Antonio Guidara
2022-01-01
Abstract
La cancellazione delle società dal Registro delle imprese porta alla loro immediata estinzione, con conseguenti: venir meno della capacità processuale delle stesse nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti impositivi (ma non solo) notificati dopo l’estinzione; necessario coinvolgimento negli stessi giudizi dei soci-successori delle società estinte (a prescindere da quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, se soci di società di capitali). Ove operi l’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/ 2014, non si realizza affatto un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione delle società; si consente semplicemente che gli atti siano formati nei confronti della società estinta e siano ad essa comunicati, pur producendo effetti nei confronti dei soci (che succedono alla società venutameno). Da quelle ex art. 2495 c.c. vanno distinte le speciali responsabilità fiscali di liquidatori, amministratori, soci ed associati ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Sui temi esposti è intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10678/2022 e con la sentenza n. 10354/2022.File | Dimensione | Formato | |
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