The intricate events concerning Rumania’s adhesion to the Union are specific to that State; yet, the “Rumanian Case”, witnesses to a more general drift towards unconditioned primacy, which relies on the moral superiority of the “rule of law” under Art. 2 TEU. Thus, Union law is exposed to a structural mutation of constitutional relevance, as both the political link with the States’ (& peoples’) enduring consent and the juridical tie with national constitutions are severed. An unprecedented feature of such a “new” Union law arises: expansivity, to be understood both internally – in terms of supremacy on national laws – and externally, in view of including further States in what would no longer be a space of liberty but a Schmitt-like sphere of influence in competition with other such actors in a hardly irenic global scenario.
Il “caso Romania”, pur nell’intricata complessità delle vicende concrete, si fa testimone di una tendenza generale del diritto dell’Unione verso l’affermazione di un primato senza condizioni, fondato sulla superiorità etica di un valore – lo “Stato di diritto” ex art 2 TUE. In tal modo, il diritto dell’Unione è esposto a una modificazione strutturale di carattere costituzionale, poiché si svincola definitivamente dal consenso (dei popoli) degli Stati, sul piano politico, e dall’eredità delle Carte costituzionali nazionali, su quello giuridico. Emerge, allora, una caratteristica peculiare di questo “nuovo” diritto dell’Unione: la sua espansività, dispiegata sia sul piano interno – consentendone l’affermazione senza condizioni sul diritto interno difforme – sia sul piano esterno, in vista dell’inclusione di nuovi Stati in quel che sarebbe non più uno spazio di libertà eguale ma, à la Carl Schmitt, una sfera d’influenza tra soggetti diseguali, contrapposta ad altre sfere siffatte in uno scenario globale tutt’altro che irenico.
La tutela dello “Stato di diritto” in Romania: verso un mutamento costituzionale strutturale del diritto dell’Unione?
Vosa G
2022-01-01
Abstract
Il “caso Romania”, pur nell’intricata complessità delle vicende concrete, si fa testimone di una tendenza generale del diritto dell’Unione verso l’affermazione di un primato senza condizioni, fondato sulla superiorità etica di un valore – lo “Stato di diritto” ex art 2 TUE. In tal modo, il diritto dell’Unione è esposto a una modificazione strutturale di carattere costituzionale, poiché si svincola definitivamente dal consenso (dei popoli) degli Stati, sul piano politico, e dall’eredità delle Carte costituzionali nazionali, su quello giuridico. Emerge, allora, una caratteristica peculiare di questo “nuovo” diritto dell’Unione: la sua espansività, dispiegata sia sul piano interno – consentendone l’affermazione senza condizioni sul diritto interno difforme – sia sul piano esterno, in vista dell’inclusione di nuovi Stati in quel che sarebbe non più uno spazio di libertà eguale ma, à la Carl Schmitt, una sfera d’influenza tra soggetti diseguali, contrapposta ad altre sfere siffatte in uno scenario globale tutt’altro che irenico.File | Dimensione | Formato | |
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