L’Autore rileva che, in generale, il problema della rilevanza civilistica della violazione del limite di finanziabilità nel credito fondiario (art. 38 T.U.B.) sia di competenza dell’art. 1418, comma 1, c.c. e, accolta un’interpretazione elastica di tale disposizione, che ne valorizza la clausola di salvaguardia contenuta nell’inciso finale, opta per l’esclusione della nullità in considerazione dello scarso tasso di razionalità della disciplina che ne deriverebbe. Al contempo, però, propone di disaggregare la peculiare figura del c.d. mutuo solutorio (volto al ripianamento di un preesistente debito tra le stesse parti) osservando come, in tal caso, la violazione inerisca al regolamento contrattuale e non si sottragga, quindi, al rimedio della nullità sancito dal secondo comma dell’art. 1418.
Nullità e violazione del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario
Tommaso Mauceri
2022-01-01
Abstract
L’Autore rileva che, in generale, il problema della rilevanza civilistica della violazione del limite di finanziabilità nel credito fondiario (art. 38 T.U.B.) sia di competenza dell’art. 1418, comma 1, c.c. e, accolta un’interpretazione elastica di tale disposizione, che ne valorizza la clausola di salvaguardia contenuta nell’inciso finale, opta per l’esclusione della nullità in considerazione dello scarso tasso di razionalità della disciplina che ne deriverebbe. Al contempo, però, propone di disaggregare la peculiare figura del c.d. mutuo solutorio (volto al ripianamento di un preesistente debito tra le stesse parti) osservando come, in tal caso, la violazione inerisca al regolamento contrattuale e non si sottragga, quindi, al rimedio della nullità sancito dal secondo comma dell’art. 1418.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.