La Cassazione afferma che l'art. 22 del D.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131 intende alludere, ai fini fiscali dell'enunciazione, ad un concetto di parti in senso non contrattualistico, ma inteso come soggetti che hanno partecipato alle due operazioni, valorizzando cioè il riferimento ai soggetti destinatari degli effetti degli atti. La lettura combinata degli artt. 10, 22 e 57 conduce, a ben vedere, ad una soluzione differente, per la quale devono coincidere, nell’atto enunciato e nell’atto enunciante, le parti contraenti, intese come identità fisica delle stesse.

Le "stesse parti intervenute nell'atto" nel regime dell'enunciazione

Salanitro Guido
2023-01-01

Abstract

La Cassazione afferma che l'art. 22 del D.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131 intende alludere, ai fini fiscali dell'enunciazione, ad un concetto di parti in senso non contrattualistico, ma inteso come soggetti che hanno partecipato alle due operazioni, valorizzando cioè il riferimento ai soggetti destinatari degli effetti degli atti. La lettura combinata degli artt. 10, 22 e 57 conduce, a ben vedere, ad una soluzione differente, per la quale devono coincidere, nell’atto enunciato e nell’atto enunciante, le parti contraenti, intese come identità fisica delle stesse.
2023
enunciazione
parti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/558002
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