Secondo l’ordinanza dellaCorte di cassazione n. 21620/2023, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, intese come quelle collegate all’oggetto del trasferimento. La tesi non è condivisibile sia perché il requisito del collegamento (oltre ad essere generico e non dimostrabile) non è richiesto dalla normativa, sia perché siffatta interpretazione porrebbe in contrasto l’art. 50, D.P.R. n. 131/1986, con l’art. 20 dello stesso decreto, che esclude la rilevanza di elementi desumibili da altri atti (ancorché collegati), e quindi esclude la possibilità di verificare la finalità del mutuo, che non risulta normalmente dall’atto notarile di conferimento.

Mutui inerenti e mutui accollati nel rapporto tra l’art. 20 e l’art. 50 del T.U.R.

Guido Salanitro
2023-01-01

Abstract

Secondo l’ordinanza dellaCorte di cassazione n. 21620/2023, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, intese come quelle collegate all’oggetto del trasferimento. La tesi non è condivisibile sia perché il requisito del collegamento (oltre ad essere generico e non dimostrabile) non è richiesto dalla normativa, sia perché siffatta interpretazione porrebbe in contrasto l’art. 50, D.P.R. n. 131/1986, con l’art. 20 dello stesso decreto, che esclude la rilevanza di elementi desumibili da altri atti (ancorché collegati), e quindi esclude la possibilità di verificare la finalità del mutuo, che non risulta normalmente dall’atto notarile di conferimento.
2023
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/584789
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