Il verbale notarile normalmente non precisa se il finanziamento si è esaurito totalmente e se è stato contratto in modo verbale, con scrittura privata o con scambio di corrispondenza (in queste ultime due ipotesi ponendosi al di fuori del campo di applicazione dell’art. 22, comma 2). Poiché, come sottolineato anche di recente dalla dottrina prima citata, per la tassazione dell’atto enunciato non si devono reperire dati aliunde (art. 20 D.P.R. n. 131/1986), resta il dubbio se la regola espressa dalla decisione in commento si applica solo in presenza di esplicita enunciazione di finanziamento concluso con contratto verbale e totalmente consumato, oppure anche in assenza di ogni specificazione sul punto.
Enunciazione finanziamento soci e verbale notarile di operazione sul capitale, un passo avanti (e uno indietro)
guido salanitro
2024-01-01
Abstract
Il verbale notarile normalmente non precisa se il finanziamento si è esaurito totalmente e se è stato contratto in modo verbale, con scrittura privata o con scambio di corrispondenza (in queste ultime due ipotesi ponendosi al di fuori del campo di applicazione dell’art. 22, comma 2). Poiché, come sottolineato anche di recente dalla dottrina prima citata, per la tassazione dell’atto enunciato non si devono reperire dati aliunde (art. 20 D.P.R. n. 131/1986), resta il dubbio se la regola espressa dalla decisione in commento si applica solo in presenza di esplicita enunciazione di finanziamento concluso con contratto verbale e totalmente consumato, oppure anche in assenza di ogni specificazione sul punto.File | Dimensione | Formato | |
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