Il lavoro affronta la questione relativa al rapporto fra violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e i possibili rimedi contrattuali. In primo luogo ci si sofferma sull’interpretazione dell’art. 19 del cod.cons. secondo il quale la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette non pregiudica “l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto”. Si esclude che tale articolo precluda ogni forma di incidenza delle violazioni sul piano della validità dei rapporti individuali. Si ritiene, invece, che attraverso tale articolo il legislatore abbia accolto l’idea di un tacito rinvio al sistema per la soluzione della questione oggetto di riflessione del lavoro. Di seguito si mette in evidenza come il legislatore avesse già offerto – prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina – tutela sul piano contrattuale alle vittime di alcuni comportamenti “scorretti”. Comportamenti poi definiti tali anche dalla disciplina contenuta negli artt. 18 ss. del codice del consumo. Con riferimento alle fattispecie residuali - contemplate negli artt. 18 ss. cod. cons. e non espressamente disciplinate sotto il profilo privatistico - si ritiene che, in quanto la nuova disciplina risulta idonea ad incidere sulla delimitazione dell’ambito di applicazione della disciplina sul dolo, a certe condizioni, alcune violazioni della stessa possano dar luogo all’annullabilità dei contratti.

Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali

MAUGERI, Maria Rosaria
2009-01-01

Abstract

Il lavoro affronta la questione relativa al rapporto fra violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e i possibili rimedi contrattuali. In primo luogo ci si sofferma sull’interpretazione dell’art. 19 del cod.cons. secondo il quale la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette non pregiudica “l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto”. Si esclude che tale articolo precluda ogni forma di incidenza delle violazioni sul piano della validità dei rapporti individuali. Si ritiene, invece, che attraverso tale articolo il legislatore abbia accolto l’idea di un tacito rinvio al sistema per la soluzione della questione oggetto di riflessione del lavoro. Di seguito si mette in evidenza come il legislatore avesse già offerto – prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina – tutela sul piano contrattuale alle vittime di alcuni comportamenti “scorretti”. Comportamenti poi definiti tali anche dalla disciplina contenuta negli artt. 18 ss. del codice del consumo. Con riferimento alle fattispecie residuali - contemplate negli artt. 18 ss. cod. cons. e non espressamente disciplinate sotto il profilo privatistico - si ritiene che, in quanto la nuova disciplina risulta idonea ad incidere sulla delimitazione dell’ambito di applicazione della disciplina sul dolo, a certe condizioni, alcune violazioni della stessa possano dar luogo all’annullabilità dei contratti.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/6191
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