Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità dell’art. 230 bis, comma 3°, cod. civ., consequenzialmente estesa al successivo e nuovo art. 230 ter cod. civ. Il primo, nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto; il secondo, in quanto attribuisce al convivente di fatto una tutela parziale e dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi. Vengono così accolte le doglianze contenute nell’ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e recepiti, pur mantenendo la distinzione di fondo tra la famiglia fondata sul matrimonio e la relazione di convivenza di fatto, i diffusi convincimenti della dottrina di settore e della giurisprudenza più recente in ordine alla parificazione del convivente di fatto al coniuge laddove sono in gioco diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, quale nel caso di specie il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, di cui agli artt. 4 e 35 Cost. Un diverso trattamento al riguardo nei confronti del convivente di fatto si ritiene altresì lesivo della ormai acquisita rilevanza della famiglia di fatto, quale formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., e del principio di eguaglianza fissato nell’art. 3 Cost., rispetto a interessi fondamentali della persona.
La riconosciuta eguale tutela del convivente di fatto nell'impresa familiare
G. Di Rosa
2024-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità dell’art. 230 bis, comma 3°, cod. civ., consequenzialmente estesa al successivo e nuovo art. 230 ter cod. civ. Il primo, nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto; il secondo, in quanto attribuisce al convivente di fatto una tutela parziale e dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi. Vengono così accolte le doglianze contenute nell’ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e recepiti, pur mantenendo la distinzione di fondo tra la famiglia fondata sul matrimonio e la relazione di convivenza di fatto, i diffusi convincimenti della dottrina di settore e della giurisprudenza più recente in ordine alla parificazione del convivente di fatto al coniuge laddove sono in gioco diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, quale nel caso di specie il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, di cui agli artt. 4 e 35 Cost. Un diverso trattamento al riguardo nei confronti del convivente di fatto si ritiene altresì lesivo della ormai acquisita rilevanza della famiglia di fatto, quale formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., e del principio di eguaglianza fissato nell’art. 3 Cost., rispetto a interessi fondamentali della persona.| File | Dimensione | Formato | |
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