Chiamata a giudicare un caso in cui a un ricorrente era stato rifiutato un prestito bancario a causa di un punteggio negativo attribuitogli da una agenzia di credito (Schufa), la Corte di Giustizia si è espressa sul campo di applicazione dell'art. 22 GDPR, affermando che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di una persona fisica di onorare gli impegni di pagamento futuri costituisce «processo decisionale automatizzato», se da tale tasso dipenda in modo determinante la conclusione, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale. Il commento, dopo aver esaminato la nozione di decisione automatizzata nonché le posizioni contrastanti in dottrina circa il carattere di decisione automatizzata del credit scoring, affronta la sentenza e le sue motivazioni, riservando infine uno sguardo alle numerose questioni ancora aperte.
Decisioni automatizzate e merito creditizio: la Corte di giustizia sul credit-scoring.
alfio guido grasso
2024-01-01
Abstract
Chiamata a giudicare un caso in cui a un ricorrente era stato rifiutato un prestito bancario a causa di un punteggio negativo attribuitogli da una agenzia di credito (Schufa), la Corte di Giustizia si è espressa sul campo di applicazione dell'art. 22 GDPR, affermando che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di una persona fisica di onorare gli impegni di pagamento futuri costituisce «processo decisionale automatizzato», se da tale tasso dipenda in modo determinante la conclusione, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale. Il commento, dopo aver esaminato la nozione di decisione automatizzata nonché le posizioni contrastanti in dottrina circa il carattere di decisione automatizzata del credit scoring, affronta la sentenza e le sue motivazioni, riservando infine uno sguardo alle numerose questioni ancora aperte.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.