Lo studio, centrato specificamente sull’abuso della potestà, rileva preliminarmente come le pur numerose innovazioni legislative successive alla riforma del 1975 hanno riguardato quasi esclusivamente la filiazione, nel quadro di un processo di funzionalizzazione che investe ormai l’intero settore del diritto di famiglia: smarrita la centralità del matrimonio, la famiglia va riorganizzandosi attorno a un nuovo asse – il rapporto di filiazione – e ciò si evidenzia non solo nel momento della crisi, ma già nel corso ordinario della vita familiare, condizionando decisioni e comportamenti, diritti e doveri dei coniugi-genitori, riassorbiti nel quadro, e nel fine, dell’“esclusivo interesse del minore”. In tale contesto non poca dottrina, riassorbita la potestà all’interno di un mero dovere di protezione e assolutizzando l’obiettivo della “massima protezione” dei figli, svuota di significato il requisito normativo dell’ «abuso» (e della stessa condotta colposa dei genitori) ritenendo sufficiente l’estremo del «pregiudizio» al fine della declaratoria di decadenza di cui all’art. 330 c.c. Analizzato criticamente detto orientamento – in parte fuorviato dall’improprio accostamento agli «abusi familiari» di cui all’art. 342-ter – si valuta altresì come inappagante la nozione di abuso quale inadeguata determinazione dell’interesse del minore che, implicando una valutazione di merito delle scelte educative (magari singolari ma del tutto lecite)rischia di sortire esiti illiberali, incompatibili col legittimo pluralismo garantito dalla Costituzione. In esito all’indagine – e chiarito che l’abuso può riguardare solo l’esercizio di un diritto, non (la violazione di) un dovere – l’abuso della potestà viene piuttosto rinvenuto nella scissione tra lo scopo per cui essa è conferita e l’interesse effettivo in concreto perseguito, sì che comportamenti pur in astratto leciti ben potranno costituire “atto emulativo” (ad es., il trasferimento immotivato in località lontana dall'altro genitore, la frattura arbitraria o unilaterale nella continuità del modello educativo, l’immotivata disparità di trattamento tra i figli, uno stile educativo smaccatamente lassista al fine di accaparrarsi l’affetto preferenziale dei figli, e così via), fermo restando naturalmente il requisito ulteriore del pregiudizio in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.Concludono lo studio alcune considerazioni – supportate da specifiche disposizioni legislative e/o da opzioni interpretative correnti – che evidenziano il progressivo slittamento del diritto di famiglia verso il diritto della filiazione, tanto che la prole sembra divenire ragione autonoma di un nuovo gruppo, di una nuova figura di comunità familiare: la comunità dei genitori – siano essi genitori naturali o ex coniugi – tenuti a mantenere o ricostituire una collaborazione di tipo familiare in funzione di figli che per certi aspetti sembra riproporre, sotto la veste di “indissolubilità della famiglia”, quella indissolubilità che è stata espunta dal matrimonio.

Potestà dei genitori, abuso e interesse morale e materiale della prole

PARADISO, Massimo
2008-01-01

Abstract

Lo studio, centrato specificamente sull’abuso della potestà, rileva preliminarmente come le pur numerose innovazioni legislative successive alla riforma del 1975 hanno riguardato quasi esclusivamente la filiazione, nel quadro di un processo di funzionalizzazione che investe ormai l’intero settore del diritto di famiglia: smarrita la centralità del matrimonio, la famiglia va riorganizzandosi attorno a un nuovo asse – il rapporto di filiazione – e ciò si evidenzia non solo nel momento della crisi, ma già nel corso ordinario della vita familiare, condizionando decisioni e comportamenti, diritti e doveri dei coniugi-genitori, riassorbiti nel quadro, e nel fine, dell’“esclusivo interesse del minore”. In tale contesto non poca dottrina, riassorbita la potestà all’interno di un mero dovere di protezione e assolutizzando l’obiettivo della “massima protezione” dei figli, svuota di significato il requisito normativo dell’ «abuso» (e della stessa condotta colposa dei genitori) ritenendo sufficiente l’estremo del «pregiudizio» al fine della declaratoria di decadenza di cui all’art. 330 c.c. Analizzato criticamente detto orientamento – in parte fuorviato dall’improprio accostamento agli «abusi familiari» di cui all’art. 342-ter – si valuta altresì come inappagante la nozione di abuso quale inadeguata determinazione dell’interesse del minore che, implicando una valutazione di merito delle scelte educative (magari singolari ma del tutto lecite)rischia di sortire esiti illiberali, incompatibili col legittimo pluralismo garantito dalla Costituzione. In esito all’indagine – e chiarito che l’abuso può riguardare solo l’esercizio di un diritto, non (la violazione di) un dovere – l’abuso della potestà viene piuttosto rinvenuto nella scissione tra lo scopo per cui essa è conferita e l’interesse effettivo in concreto perseguito, sì che comportamenti pur in astratto leciti ben potranno costituire “atto emulativo” (ad es., il trasferimento immotivato in località lontana dall'altro genitore, la frattura arbitraria o unilaterale nella continuità del modello educativo, l’immotivata disparità di trattamento tra i figli, uno stile educativo smaccatamente lassista al fine di accaparrarsi l’affetto preferenziale dei figli, e così via), fermo restando naturalmente il requisito ulteriore del pregiudizio in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.Concludono lo studio alcune considerazioni – supportate da specifiche disposizioni legislative e/o da opzioni interpretative correnti – che evidenziano il progressivo slittamento del diritto di famiglia verso il diritto della filiazione, tanto che la prole sembra divenire ragione autonoma di un nuovo gruppo, di una nuova figura di comunità familiare: la comunità dei genitori – siano essi genitori naturali o ex coniugi – tenuti a mantenere o ricostituire una collaborazione di tipo familiare in funzione di figli che per certi aspetti sembra riproporre, sotto la veste di “indissolubilità della famiglia”, quella indissolubilità che è stata espunta dal matrimonio.
2008
Filiazione - Potestà - Abuso
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/6686
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