Nell’attività di liquidazione coatta amministrativa di una società si ha ordinaria attività d'impresa; ne consegue che l'Iva è detraibile anche se nella precedente fase l'attività era in esenzione del tributo.

Nella procedura concorsuale si ha ordinaria attività ai fini IVA. Spetta perciò la detrazione anche se l’attività svolta in precedenza dall’impresa era in regime di esenzione

Randazzo Francesco
2025-01-01

Abstract

Nell’attività di liquidazione coatta amministrativa di una società si ha ordinaria attività d'impresa; ne consegue che l'Iva è detraibile anche se nella precedente fase l'attività era in esenzione del tributo.
2025
detraibilità iva, procedura concorsuale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/680149
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