Nell’attività di liquidazione coatta amministrativa di una società si ha ordinaria attività d'impresa; ne consegue che l'Iva è detraibile anche se nella precedente fase l'attività era in esenzione del tributo.
Nella procedura concorsuale si ha ordinaria attività ai fini IVA. Spetta perciò la detrazione anche se l’attività svolta in precedenza dall’impresa era in regime di esenzione
Randazzo Francesco
2025-01-01
Abstract
Nell’attività di liquidazione coatta amministrativa di una società si ha ordinaria attività d'impresa; ne consegue che l'Iva è detraibile anche se nella precedente fase l'attività era in esenzione del tributo.File in questo prodotto:
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