L’ordinanza della Corte di cassazione n. 30841/2024 concorre a delineare il quadro esegetico ed applicativo della particolare disciplina di sospensione della riscossione-annullamento delle correlate pretese amministrative, introdotta con l’art. 1, comma 537 ss., della Legge n. 228/2012: tanto con riferimento all’operatività di alcune delle fattispecie considerate dalla legge, quanto con riferimento alle conseguenze sull’azione amministrativa (in punto di automatismo o meno dell’estinzione delle correlate pretese oggetto di sospensione) e sul processo (circa l’accertamento giudiziale che consegue all’eventuale azione processuale). Anche se essa: difetta di opportuni riferimenti di sistema; non convince quanto alla decisione del caso concreto, né quanto alla lettura evolutiva delle disposizioni coinvolte; non sembra neppure cogliere del tutto il senso di alcuni precedenti pur richiamati.
Alcune sollecitazioni sul rapporto tra sospensione obbligatoria della riscossione e possibile annullamento delle correlate pretese amministrative
Antonio Guidara
2025-01-01
Abstract
L’ordinanza della Corte di cassazione n. 30841/2024 concorre a delineare il quadro esegetico ed applicativo della particolare disciplina di sospensione della riscossione-annullamento delle correlate pretese amministrative, introdotta con l’art. 1, comma 537 ss., della Legge n. 228/2012: tanto con riferimento all’operatività di alcune delle fattispecie considerate dalla legge, quanto con riferimento alle conseguenze sull’azione amministrativa (in punto di automatismo o meno dell’estinzione delle correlate pretese oggetto di sospensione) e sul processo (circa l’accertamento giudiziale che consegue all’eventuale azione processuale). Anche se essa: difetta di opportuni riferimenti di sistema; non convince quanto alla decisione del caso concreto, né quanto alla lettura evolutiva delle disposizioni coinvolte; non sembra neppure cogliere del tutto il senso di alcuni precedenti pur richiamati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.