’ipotesi di accordare anche alle Regioni a statuto speciale «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», in applicazione della clausola contenuta nell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ha accompagnato il percorso che ha condotto al varo della legge di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost., poi dichiarata non conforme alla Costituzione in questa parte (art. 11, co. 2, della legge 26 giugno 2024 n. 86). La Corte, in tal modo, ha operato in termini di conservazione del sistema regionale italiano, spegnendo sul nascere la possibilità di snaturamento delle specialità, i cui statuti, dei quali da tempo si auspica l’adeguamento, devono farsi carico di recepire organicamente i cambiamenti intervenuti in oltre settant’anni nei rispettivi contesti sociali, amministrativi, economici, demografici, finanziari, geopolitici. La prima attuazione del c.d. regionalismo differenziato ha, comunque, offerto l’occasione alle Regioni ad autonomia speciale di reclamare nei confronti del Governo nazionale l’adempimento di parti inattuate dei rispetti statuti.
La clausola di maggior favore nel “regionalismo asimmetrico”: le Autonomie speciali di fronte alla prima attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost.
e. s. castorina
2025-01-01
Abstract
’ipotesi di accordare anche alle Regioni a statuto speciale «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», in applicazione della clausola contenuta nell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ha accompagnato il percorso che ha condotto al varo della legge di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost., poi dichiarata non conforme alla Costituzione in questa parte (art. 11, co. 2, della legge 26 giugno 2024 n. 86). La Corte, in tal modo, ha operato in termini di conservazione del sistema regionale italiano, spegnendo sul nascere la possibilità di snaturamento delle specialità, i cui statuti, dei quali da tempo si auspica l’adeguamento, devono farsi carico di recepire organicamente i cambiamenti intervenuti in oltre settant’anni nei rispettivi contesti sociali, amministrativi, economici, demografici, finanziari, geopolitici. La prima attuazione del c.d. regionalismo differenziato ha, comunque, offerto l’occasione alle Regioni ad autonomia speciale di reclamare nei confronti del Governo nazionale l’adempimento di parti inattuate dei rispetti statuti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


