’ipotesi di accordare anche alle Regioni a statuto speciale «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», in applicazione della clausola contenuta nell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ha accompagnato il percorso che ha condotto al varo della legge di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost., poi dichiarata non conforme alla Costituzione in questa parte (art. 11, co. 2, della legge 26 giugno 2024 n. 86). La Corte, in tal modo, ha operato in termini di conservazione del sistema regionale italiano, spegnendo sul nascere la possibilità di snaturamento delle specialità, i cui statuti, dei quali da tempo si auspica l’adeguamento, devono farsi carico di recepire organicamente i cambiamenti intervenuti in oltre settant’anni nei rispettivi contesti sociali, amministrativi, economici, demografici, finanziari, geopolitici. La prima attuazione del c.d. regionalismo differenziato ha, comunque, offerto l’occasione alle Regioni ad autonomia speciale di reclamare nei confronti del Governo nazionale l’adempimento di parti inattuate dei rispetti statuti.

La clausola di maggior favore nel “regionalismo asimmetrico”: le Autonomie speciali di fronte alla prima attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost.

e. s. castorina
2025-01-01

Abstract

’ipotesi di accordare anche alle Regioni a statuto speciale «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», in applicazione della clausola contenuta nell’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ha accompagnato il percorso che ha condotto al varo della legge di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost., poi dichiarata non conforme alla Costituzione in questa parte (art. 11, co. 2, della legge 26 giugno 2024 n. 86). La Corte, in tal modo, ha operato in termini di conservazione del sistema regionale italiano, spegnendo sul nascere la possibilità di snaturamento delle specialità, i cui statuti, dei quali da tempo si auspica l’adeguamento, devono farsi carico di recepire organicamente i cambiamenti intervenuti in oltre settant’anni nei rispettivi contesti sociali, amministrativi, economici, demografici, finanziari, geopolitici. La prima attuazione del c.d. regionalismo differenziato ha, comunque, offerto l’occasione alle Regioni ad autonomia speciale di reclamare nei confronti del Governo nazionale l’adempimento di parti inattuate dei rispetti statuti.
2025
the idea of granting the Regions on special statutes «further forms and special conditions of autonomy», pursuant to the clause contained in Article 10 of Constitutional Law No. 3 of 2001 (so-called “major favor clause”, introduced by the 2001 reform of ordinary regionalism), accompanied the process that led to the passage of the law implementing Article 116, paragraph 3, of the Constitution, which was later declared unconstitutional in this part (Article 11, paragraph 2, of Law No. 86 of June 26, 2024). The Court thus acted in terms of preserving the Italian regional system, “nipping in the bud” the possibility of distorting theSpecialties. Their special statutes, whose adaptation has long been hoped for, must organically adopt the changes that have occurred over more than seventy years in their respective social, administrative, economic, demographic, financial and geopolitical contexts. The first implementation of the so-called «differentiated regionalism» (also termed asymmetric), however, offered the five special Regions the opportunity to demand from the national Government the fulfillment of unimplemented parts of their respective statutes.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/696629
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