Nel procedimento riassunto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito della sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 230 bis, comma 3°, cod. civ., consequenzialmente estesa al successivo e nuovo art. 230 ter cod. civ., con ordinanza n. 11161 del 4 maggio 2025 viene accolto il ricorso, respinto nei precedenti gradi di giudizio, in ordine all’accertamento dell’esistenza dell’impresa familiare della convivente di fatto quanto al lavoro prestato nell’impresa agricola dell’altro. Cassata pertanto la sentenza impugnata, in applicazione della intervenuta parificazione del convivente di fatto agli altri familiari che partecipano all’impresa familiare si richiede al giudice del rinvio di procedere all’accertamento in concreto della effettività e della continuità dell’apporto lavorativo della ricorrente nell’impresa familiare. Tale positivo riscontro costituisce, infatti, presupposto necessario, rispetto alle diverse tipologie di attività eventualmente prestate, compreso, a certe condizioni, il lavoro domestico, per il riconoscimento dei diritti previsti dall’art. 230 bis cod. civ., oggi spettanti anche al convivente di fatto.

L'equiparazione del convivente di fatto nell'impresa familiare

G. Di Rosa
2025-01-01

Abstract

Nel procedimento riassunto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito della sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 230 bis, comma 3°, cod. civ., consequenzialmente estesa al successivo e nuovo art. 230 ter cod. civ., con ordinanza n. 11161 del 4 maggio 2025 viene accolto il ricorso, respinto nei precedenti gradi di giudizio, in ordine all’accertamento dell’esistenza dell’impresa familiare della convivente di fatto quanto al lavoro prestato nell’impresa agricola dell’altro. Cassata pertanto la sentenza impugnata, in applicazione della intervenuta parificazione del convivente di fatto agli altri familiari che partecipano all’impresa familiare si richiede al giudice del rinvio di procedere all’accertamento in concreto della effettività e della continuità dell’apporto lavorativo della ricorrente nell’impresa familiare. Tale positivo riscontro costituisce, infatti, presupposto necessario, rispetto alle diverse tipologie di attività eventualmente prestate, compreso, a certe condizioni, il lavoro domestico, per il riconoscimento dei diritti previsti dall’art. 230 bis cod. civ., oggi spettanti anche al convivente di fatto.
2025
Convivente di fatto, impresa familiare, eguale tutela
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/699597
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact