Lo studio indaga la questione, al centro di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale non ancora sopito, relativa ai rimedi esperibili a favore dell’investitore per il caso di violazione degli obblighi informativi dell’intermediario. Tra le diverse opinioni che nel silenzio legislativo hanno tentato di offrire adeguata soluzione alla questione, l’indagine si sofferma su quella prospettata dalla giurispudenza di legittimità la quale, aderendo allla configurazione del contratto di intermediazione quale contratto normativo, considera automaticamente trasfusi gli obblighi di informazione in seno ad ogni ordine di investimento, di guisa che l’inadempimento di questi ultimi ben potrebbe invocarsi quale causa di risoluzione di ciascuno di quegli ordini. Movendo dalla critica di tale impostazione e privilegiando quella che per contro ravvisa nel contratto di intermediazione la medesima logica insita nel rapporto di mandato, si ritiene di escludere l’esperibilità di un’azione di risoluzione dei singoli atti di investimento per violazione degli obblighi informativi, reputandolo rimedio semmai esperibile per il solo contratto quadro. Poi, anche alla luce dei principali orientamenti in materia, lo studio si sofferma sull’ulteriore questione relativa ai possibili riflessi di una tale eventuale risoluzione sui singoli ordini di investimento.
Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario
BIVONA, ELSA ANNA STEFANIA
2017-01-01
Abstract
Lo studio indaga la questione, al centro di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale non ancora sopito, relativa ai rimedi esperibili a favore dell’investitore per il caso di violazione degli obblighi informativi dell’intermediario. Tra le diverse opinioni che nel silenzio legislativo hanno tentato di offrire adeguata soluzione alla questione, l’indagine si sofferma su quella prospettata dalla giurispudenza di legittimità la quale, aderendo allla configurazione del contratto di intermediazione quale contratto normativo, considera automaticamente trasfusi gli obblighi di informazione in seno ad ogni ordine di investimento, di guisa che l’inadempimento di questi ultimi ben potrebbe invocarsi quale causa di risoluzione di ciascuno di quegli ordini. Movendo dalla critica di tale impostazione e privilegiando quella che per contro ravvisa nel contratto di intermediazione la medesima logica insita nel rapporto di mandato, si ritiene di escludere l’esperibilità di un’azione di risoluzione dei singoli atti di investimento per violazione degli obblighi informativi, reputandolo rimedio semmai esperibile per il solo contratto quadro. Poi, anche alla luce dei principali orientamenti in materia, lo studio si sofferma sull’ulteriore questione relativa ai possibili riflessi di una tale eventuale risoluzione sui singoli ordini di investimento.File | Dimensione | Formato | |
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