L'obbligazione alternativa affonda le proprie radici nel diritto romano e gode di un’inaspettata attualita`, alla luce delle sue piu` recenti applicazioni giurisprudenziali. Nei frammenti romani, la categoria risulta conosciuta e studiata in modo casistico con riguardo alla stipulatio, al legato, al fedecommesso e alla compravendita. Recentemente, la Cassazione ha sussunto proprio in tale ‘‘tipo’’ la c.d. russian roulette clause, contenuta di norma in un patto parasociale. Piu` precisamente, la clausola russian roulette – mutuata dai sistemi di common law – attribuisce ad uno o ad entrambi i soci, al verificarsi di una situazione di stallo non altrimenti risolvibile, la facolta` di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si e` disposti a pagare per l’acquisto della stessa. Il socio destinatario dell’offerta risulta così titolare di un’alternativa: da qui, posta la qualificazione giurisprudenziale dell’obbligazione da essa derivante come ‘‘alternativa’’, occorre interrogarsi sull’applicabilita` della relativa disciplina e, in particolare, degli artt. 1287, 1288 e 1289 cod. civ., riguardanti, rispettivamente, la decadenza dalla facolta` di scelta, l’impossibilita` non imputabile e colposa di una delle due prestazioni.
Le obbligazioni alternative: dall’alternatio alla russian roulette clause
Amore G.
2026-01-01
Abstract
L'obbligazione alternativa affonda le proprie radici nel diritto romano e gode di un’inaspettata attualita`, alla luce delle sue piu` recenti applicazioni giurisprudenziali. Nei frammenti romani, la categoria risulta conosciuta e studiata in modo casistico con riguardo alla stipulatio, al legato, al fedecommesso e alla compravendita. Recentemente, la Cassazione ha sussunto proprio in tale ‘‘tipo’’ la c.d. russian roulette clause, contenuta di norma in un patto parasociale. Piu` precisamente, la clausola russian roulette – mutuata dai sistemi di common law – attribuisce ad uno o ad entrambi i soci, al verificarsi di una situazione di stallo non altrimenti risolvibile, la facolta` di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si e` disposti a pagare per l’acquisto della stessa. Il socio destinatario dell’offerta risulta così titolare di un’alternativa: da qui, posta la qualificazione giurisprudenziale dell’obbligazione da essa derivante come ‘‘alternativa’’, occorre interrogarsi sull’applicabilita` della relativa disciplina e, in particolare, degli artt. 1287, 1288 e 1289 cod. civ., riguardanti, rispettivamente, la decadenza dalla facolta` di scelta, l’impossibilita` non imputabile e colposa di una delle due prestazioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


