L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30706 del 21 novembre 2025 appare condivisibile nella misura in cui si ammetta un'interpretazione non restrittiva delle categorie civilistiche richiamate dalla disciplina dell'imposta di registro, in base al complessivo sistema normativo e alla luce dei principi della capacità contributiva e della ragionevolezza. Un'interpretazione restrittiva, peraltro, piuttosto che condurre all'applicazione del tributo proporzionale, dovrebbe escludere, valorizzando la lettura civilistica della categoria dell'inesistenza, l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2 della tabella.
Brevi note sull'applicazione dell'imposta di registro alle sentenze che dichiarano l'inesistenza di un contratto
Guido Salanitro
2026-01-01
Abstract
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30706 del 21 novembre 2025 appare condivisibile nella misura in cui si ammetta un'interpretazione non restrittiva delle categorie civilistiche richiamate dalla disciplina dell'imposta di registro, in base al complessivo sistema normativo e alla luce dei principi della capacità contributiva e della ragionevolezza. Un'interpretazione restrittiva, peraltro, piuttosto che condurre all'applicazione del tributo proporzionale, dovrebbe escludere, valorizzando la lettura civilistica della categoria dell'inesistenza, l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2 della tabella.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


