La lettura delle pronunce della Corte Penale Internazionale relative alla commisurazione delle sanzioni imposte evidenzia la ricorrenza di espressioni formulari che rinvengono nel Preambolo dello Statuto di Roma un chiaro richiamo ad istanze di retribuzione e prevenzione generale negativa quali principali finalità dell’intervento punitivo. Il fondamento giustificativo retributivo della sanzione – ritenuto preminente rispetto agli altri scopi del punire – è strettamente connesso all’esigenza dell’intera comunità internazionale di esprimere riprovevolezza verso le condotte criminose. L’imposizione di una pena commisurata alla gravità dell’illecito e al grado di colpevolezza dell’agente costituirebbe, infatti, una forma di riconoscimento del danno patito dalle persone offese, una congrua replica alle legittime esigenze di verità e giustizia espresse dalle vittime e dai membri delle loro famiglie. L’introduzione del paradigma vittimario nelle costruzioni teoriche relative alle finalità della pena sul piano internazionale flette l’obiettivo della lotta all’impunità, ponendolo in posizione servente alla soddisfazione delle (presunte) aspettative di repressione penale da parte delle persone offese, destinatarie di un messaggio di solidarietà veicolato dalla (indefettibile) imposizione di una sanzione sufficientemente afflittiva nei confronti dell’autore dell’illecito. Il contributo si propone di delineare i possibili risvolti illiberali di una simile tendenza accentuata dalla macro-dimensionalità degli illeciti oggetto di giudizio, che si presta a suscitare risposte punitive «emotive». Ci si propone di trarre spunti di riflessione dall’attuale esperienza di transizione colombiana con riguardo alle sanciones propias imposte dalla Jurisdicción Especial para la Paz, sostenendo che l’imposizione di misure sanzionatorie alternative a carattere riparatorio non comporta necessariamente una trivializzazione della gravità degli illeciti e, dunque, della sofferenza patita dalle vittime. Tenute presenti le singolarità dei contesti transizionali, è plausibile che i medesimi intenti comunicativo-solidaristici invocati a supporto di «manifestazioni accentuatamente punitive» risultino meglio soddisfatti da forme di giustizia riparativa, che introducano dinamiche dialogiche nei sistemi di giustizia senza sacrificare possibili istanze di risocializzazione del reo.

Rilievi critici sul paradigma vittimario nella lotta all’impunità per i crimini massivi: suggestioni dal Diritto Penale Internazionale

Geraldina Ester Di Natali
2025-01-01

Abstract

La lettura delle pronunce della Corte Penale Internazionale relative alla commisurazione delle sanzioni imposte evidenzia la ricorrenza di espressioni formulari che rinvengono nel Preambolo dello Statuto di Roma un chiaro richiamo ad istanze di retribuzione e prevenzione generale negativa quali principali finalità dell’intervento punitivo. Il fondamento giustificativo retributivo della sanzione – ritenuto preminente rispetto agli altri scopi del punire – è strettamente connesso all’esigenza dell’intera comunità internazionale di esprimere riprovevolezza verso le condotte criminose. L’imposizione di una pena commisurata alla gravità dell’illecito e al grado di colpevolezza dell’agente costituirebbe, infatti, una forma di riconoscimento del danno patito dalle persone offese, una congrua replica alle legittime esigenze di verità e giustizia espresse dalle vittime e dai membri delle loro famiglie. L’introduzione del paradigma vittimario nelle costruzioni teoriche relative alle finalità della pena sul piano internazionale flette l’obiettivo della lotta all’impunità, ponendolo in posizione servente alla soddisfazione delle (presunte) aspettative di repressione penale da parte delle persone offese, destinatarie di un messaggio di solidarietà veicolato dalla (indefettibile) imposizione di una sanzione sufficientemente afflittiva nei confronti dell’autore dell’illecito. Il contributo si propone di delineare i possibili risvolti illiberali di una simile tendenza accentuata dalla macro-dimensionalità degli illeciti oggetto di giudizio, che si presta a suscitare risposte punitive «emotive». Ci si propone di trarre spunti di riflessione dall’attuale esperienza di transizione colombiana con riguardo alle sanciones propias imposte dalla Jurisdicción Especial para la Paz, sostenendo che l’imposizione di misure sanzionatorie alternative a carattere riparatorio non comporta necessariamente una trivializzazione della gravità degli illeciti e, dunque, della sofferenza patita dalle vittime. Tenute presenti le singolarità dei contesti transizionali, è plausibile che i medesimi intenti comunicativo-solidaristici invocati a supporto di «manifestazioni accentuatamente punitive» risultino meglio soddisfatti da forme di giustizia riparativa, che introducano dinamiche dialogiche nei sistemi di giustizia senza sacrificare possibili istanze di risocializzazione del reo.
2025
Corte Penale Internazionale, victim-conscious retributivism, giustizia di transizione Rehabilitation, Jurisdicción Especial para la Paz, restorative justice
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/733149
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